Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, approvato con il D.lgs. 81/2008, fornisce la prima e più rilevante definizione di lavoratore: “Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
Si tratta di una figura di fondamentale importanza, che rappresenta l’ossatura organizzativa di ogni impresa. Il lavoratore contribuisce in modo essenziale al raggiungimento degli obiettivi aziendali e incide significativamente sulla reputazione dell’organizzazione.
Il corso di aggiornamento costituisce un requisito legale per tutti i lavoratori (subordinati, equiparati, ecc.) di aziende classificate a rischio Basso, Medio o Alto che abbiano completato la formazione iniziale (Generale + Specifica) da almeno 5 anni (o il cui ultimo aggiornamento risalga a 5 anni prima).
È responsabilità del Datore di Lavoro tenere traccia delle scadenze formative dei propri dipendenti e assicurare che frequentino l'aggiornamento nei tempi previsti. La mancata erogazione dell'aggiornamento è sanzionabile.
È richiesto, quale prerequisito di accesso al corso, un adeguato livello di comprensione e conoscenza della lingua italiana (lingua in cui verrà erogato il corso).
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Questo accordo è stato adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Il corso proposto da SILAQ non è una semplice ripetizione della formazione pregressa, ma si focalizza su aspetti evolutivi, di approfondimento e di consolidamento delle buone pratiche.
Il corso prevede la trattazione di argomenti come:
6 ore.
Al termine di ogni lezione verrà effettuato un test di apprendimento al fine di verificare la corretta comprensione dei partecipanti. Una volta conclusa la formazione, verrà rilasciato attestato di partecipazione (previa frequenza del 90% delle ore di formazione previste).
La mancata formazione del lavoratore comporta sanzioni, che possono includere l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 come previsto dall'art. 55, comma 5, lettera c) del D.lgs. 81/2008.
L’aggiornamento periodico ha cadenza quinquennale.